FALLIMENTO EDIL ATELLANA SOC. COOP.

COMUNICATO

L’adunanza dei creditori della Edil Atellana soc. coop. a r.l. si è regolarmente tenuta il 14.11.2013, alle ore 14.30, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE).

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In quella sede, stante il dettato dell’art. 175 L.F., ove è sancito che “la proposta di concordato non può più essere modificata dopo l’inizio delle operazioni di voto”, si è stabilito il differimento di tali operazioni alla data del 19.12.2013, ore 10.00.

Come già ipotizzato nella relazione “preliminare” e “ricognitiva” del Commissario Giudiziale, e stanti le determinazioni dell’Ill.mo Giudice Delegato, dott. Enrico Caria, la Edil Atellana disporrà a breve una peculiare modifica del piano depositato, al fine di fornire specifici chiarimenti, sollecitati da parte dell’Ufficio del Commissario e, nel loro insieme, finalizzati a suffragare (o meno) la fattibilità della proposta concordataria.

Una volta modificata dal debitore ricorrente, la proposta di concordato preventivo sarà nuovamente soggetta ad attestazione ex art. 160 L.F., comma 2, e andrà poi sottoposta all’attenzione del Commissario Giudiziale per la relazione di cui all’art. 172 L.F.

La rispettiva documentazione sarà depositata presso la Cancelleria del Tribunale e resa disponibile, fra l’altro, sul sito www.concordatoedilatellana.it.

Riguardo la “deliberazione del concordato preventivo” di cui all’art. 174 L.F. e ss., si precisa ulteriormente quanto segue.

– Le dichiarazioni di voto, pervenute anteriormente al 14.11.2013 e, più in generale, prima della presentazione della modificata proposta di concordato, sono da ritenersi inefficaci.

In ragione di ciò, s’invita il ceto creditorio ad esplicitare la propria volontà dopo aver debitamente acquisito la rinnovata proposta del debitore e, se del caso, la corrispondente relazione del Commissario Giudiziale.

– Per esprimere regolarmente la dichiarazione di voto, è necessario esibire una visura camerale del soggetto giuridico creditore, di per sé idonea ad attestare i conferiti poteri di rappresentanza; ciò premesso, ogni creditore può comunque farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura redatta ai sensi dell’art. 174 L.F., comma 2.

– A parte quanto manifestabile durante l’adunanza dei creditori, le dichiarazioni di voto andranno direttamente depositate in Cancelleria, oppure, in alternativa, preventivamente trasmesse al Commissario Giudiziale per telegramma, o per lettera, o per telefax, o per posta elettronica o, preferibilmente, via posta elettronica certificata.

– In base a quanto statuito dall’art. 177 L.F., si ricorda che “i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca (…) dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione (…).”

In merito a tal ultimo aspetto, si ribadisce la necessità di dimostrare tempestivamente e adeguatamente la sussistenza del titolo di privilegio.

Atteso il contenuto della proposta concordataria, ciò vale segnatamente per i creditori rientranti nella categorie “Cooperative” e “Artigiani”; ne consegue che, in mancanza del suddetto riscontro probatorio, le corrispondenti posizioni saranno equiparate a quelle dei creditori chirografari (classe 3).